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Chioschi dei fiori a Roma: hanno tutti le licenze? Ecco le regole

chioschi fiorai 2Siamo sulla via Portuense nel tratto che va dall’ospedale Forlanini fino al sottopassaggio della ferrovia. In 150 metri ci sono due chioschi di fiorai, aperti giorno e notte ed un rivenditore di frutta. La domanda sorge spontanea: hanno le licenze? Quali sono le regole di occupazione di suolo pubblico? Lo abbiamo chiesto al presidente del XII municipio (ex XVI), Cristina Maltese. «Il primo box fioraio è in attesa di essere rimosso poiché la sua licenza di Osp è in scadenza, gli altri due sono regolarmente provvisti di autorizzazione e licenza». Per quanto riguarda gli orari, ha continuato la Maltese «sono ancora regolati dall’ordinanza sindacale n. 9 del 2002, ma l’intenzione dell’Amministrazione è quella di estendere anche a questo tipo di esercizi commerciali, la stessa regolamentazione dei commercianti in sede fissa, cioè una completa liberalizzazione». L’indagine non si ferma all’attuale XII municipio, perché basta guardarsi intorno per scovare, quasi in ogni strada capitolina, i chioschi che vendono fiori. Per occupazione di suolo pubblico si intende “tutto ciò che viene appoggiato o che proietta la propria ombra a terra su un suolo pubblico”, si legge sul sito del Comune di Roma. La normativa che stabilisce le regole per arginare l’abusivismo, si richiama al Regolamento sulla concessione e sul canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche che fissa una serie di adempimenti burocratici a carico del richiedente, per ottenere l’autorizzazione e la concessione. Insomma non è così facile e veloce la procedura. Esistono due tipologie di occupazioni: quella ‘temporanea’ è autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all’anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo, mentre l”occupazione permanente’ è autorizzata per l’intero anno oppure per un periodo di almeno sessanta giorni, ricorrente negli anni successivi. La domanda di concessione è presentata alla circoscrizione comunale competente per territorio, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento. Deve essere in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo e contenere generalità complete, codice fiscale e partita iva dell’ente o società richiedente, ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta, durata e giorni dell’occupazione. Occorre specificare l’attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione e dell’autorità che ha provveduto al suo rilascio. Il cittadino che intenda ottenere una concessione di occupazione suolo pubblico deve fare domanda almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’occupazione, utilizzando la modulistica specifica disponibile presso lo Sportello Unico (oltre al pagamento dei diritti di istruttoria). Per il rilascio della concessione il titolare deve pagare il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) nonché assolvere al pagamento della Ta.Ri. presso gli sportelli dell’Ama. Alessandra De Gaetano

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