Strisce blu: insorge la polizia municipale, multe legittime - Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio
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Strisce blu: insorge la polizia municipale, multe legittime

strisce-blu-multeE’ ancora scontro tra comuni e polizia municipale da una parte e ministero delle Infrastrutture dall’altra sulla questione delle strisce blu e in particolare sul fatto che sia prevista o meno una multa per chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato. L’Anvu, l’Associazione della polizia locale d’Italia, è intervenuta per sposare la tesi dell’Anci secondo la quale i Comuni hanno la facoltà di regolamentare la sosta e quindi di sanzionare chi la prolunga oltre l’orario per il quale ha pagato il ticket. “Nelle aree con parcometro – spiega l’avvocato Luca Montanari, dirigente dell’ufficio documentazione e studi dell’Anvu – il tempo in cui il veicolo sosta può essere sia limitato (in genere un’ora, e poi bisogna andar via), sia illimitato (si può sostare senza limiti di tempo). Nei parcheggi a pagamento senza limiti di tempo, ad una data ora trovare un biglietto scaduto sul cruscotto di un’auto significa che il veicolo risulta legittimato al parcheggio (anche eventualmente oltre un primo tempo già consumato), ma il parcometro non è stato posto in funzione: ciò integra – secondo l’Anvu – la violazione dell’articolo 157, comma 6, del Codice della Strada che testualmente recita: “Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
Ma da nessuna parte – osserva l’Anvu – è scritto che l’obbligo di dotarsi del biglietto di pagamento sia un precetto non più valido dopo la prima volta che lo si è osservato. Se legittimamente si può proseguire la sosta, è indispensabile provvedere ad un nuovo pagamento. Se invece si è messo in funzione un parcometro dove esiste un tempo di sosta massimo invalicabile – prosegue l’Anvu – alla scadenza di quel tempo l’utente non ha alternative: deve andar via, altrimenti si incorre in una violazione diversa dalla precedente e prevista dall’art. 7, comma 15, del Codice della strada, con una sanzione di 25 euro per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Poliziamunicipale.it, il portale tecnico della polizia locale, ritiene che il chiarimento del ministro dei Trasporti di ieri sul fatto che non c’è multa per chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato, sia il frutto di una “larga approssimazione giuridica che espone i sindaci e la polizia locale ad enormi responsabilità” e chiede che il gap normativo per la sosta abusiva con ticket scaduto sia “risolto dal Governo e non lasciato alla discrezionalità dei sindaci che di certo non possono sostituirsi al legislatore”. Il ministero dei Trasporti tuttavia non cambia la propria posizione nemmeno di una virgola: venerdì il ministro Lupi aveva spiegato che “Se ho pagato la sosta del pedaggio a pagamento e alla scadenza di questa sosta, dopo avere comunque pagato, sto dieci minuti in più, non posso ricevere la multa per sosta senza pagamento ma dovrò completare il pagamento per la differenza tra la sosta che ho pagato e il tempo che sono rimasto”. In tal senso, del resto, si era già espresso il ministero dei Trasporti nel 2010 con un parere nel quale si legge che “la sanzione di cui all’articolo 7, comma 15, del Codice della strada – il quale prevede che “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da 24 euro a 94 euro e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione” – si applica nel caso in cui la sosta sia vietata, ovvero limitata nel tempo o regolamentata secondo la categoria dei veicoli; qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione” prevista dall’articolo 7 del Codice della strada. Il parere del ministero (prot. 25783, del 22.3.2010) dei Trasporti precisava infine che nel caso in cui “viene acquistato il ticket ma la sosta si prolunga oltre l’orario, non si applicano sanzioni, ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale”.

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