Villette abusive a Riano, il tribunale: “Applicare la sentenza europea”
– La confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite è qualificabile «come sanzione» e non può essere pertanto disposta «violandosi in caso contrario le esigenze di garanzia dei diritti fondamentali dell’imputato ed i principi di legalità della pena e di colpevolezza sanciti dalla Convenzione dei diritti dell’Uomo e dalla Costituzione». Lo scrive il giudice Marianna Valvo del tribunale di Tivoli in un passaggio delle 27 pagine delle motivazioni della sentenza con cui il 18 settembre scorso ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di 156 persone finite sul banco degli imputati in relazione alla vicenda del complesso di sedici borghetti nella zona di Riano, sulla Flaminia, dichiarati completamente abusivi. Sul banco degli imputati vi erano costruttori, responsabili delle ditte, direttori dei lavori, un firmatario delle concessioni edilizie e i proprietari delle villette. Gli imputati dovevano rispondere dell’accusa di lottizzazione abusiva edilizia, per aver edificato 117 villette in una zona agricola. Il giudice, inoltre, nella sentenza nega la confisca dei terreni e delle opere in applicazione di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) di Strasburgo del 29 ottobre 2013 diventata esecutiva il 25 marzo scorso. Si tratta del primo caso di applicazione di questa norma. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Daniele Stoppello, legale di alcuni imputati.«Per la prima volta – afferma l’avvocato Stoppello – il Tribunale piuttosto che adeguarsi alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è conformata ai principi Comunitari. La Cassazione infatti ha costantemente ritenuto che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi costruite consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, non si pervenga alla condanna o alla irrogazione della pena per causa diversa (come per esempio la prescrizione del reato) ribadendo la qualificazione amministrativa della confisca. La Corte Europea ritiene invece la confisca una pena vera e propria che per essere comminata, esige una dichiarazione di responsabilità penale da parte del giudice. Pertanto – conclude Stoppello – per Strasburgo quando il reato è estinto, l’irrogazione della sanzione penale, ossia la confisca nel nostro caso, non può essere disposta». Nel motivare la sua decisione, il giudice evidenzia come «la Cedu ha affermato che la confisca, essendo una sanzione penale, non può essere irrogata con una sentenza di assoluzione, ma esclusivamente con una pronuncia di condanna, così censurando le argomentazioni dei giudici italiani» che l’hanno invece sempre considerata come una sanzione accessoria amministrativa applicabile anche in caso di assoluzione. In conclusione, secondo il giudice «le decisioni della Corte di Strasburgo non possono non avere incidente nell’interpretazione del diritto nazionale».
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