Nozze gay, Tar: “Inammissibile il ricorso del sindaco di Napoli. Dal prefetto di Roma no azioni sul registro”
– Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, contro la circolare prefettizia sull’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni gay: l’inammissibilità deriva dal fatto che De Magistris ha proposto il ricorso «in qualità di legale rappresentante del Comune di Napoli e non in quanto Ufficiale di stato civile». Così il Tar del Lazio nella sentenza emessa sul ricorso proposto dal Comune di Napoli sul tema della trascrizioni dei matrimoni gay, dichiarato inammissibile «per carenza di interesse ad agire dell’Amministrazione».Preliminarmente, i giudici amministrativi hanno rilevato che «l’attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell’ambito delle competenze statali, svolte in via delegata dal sindaco quale ufficiale del Governo». Nel caso di Napoli, «è stato il Sindaco (e non il ‘Comune di Napolì) ad adottare la direttiva del 23 giugno 2014 sulla »trascrizione dei matrimoni contratti all’estero da persone dello stesso sesso« e a provvedere, il 14 luglio e il 6 agosto scorsi, alla trascrizione nel registro di stato civile di due matrimoni contratti all’estero da cittadini dello stesso sesso residenti in Italia». La particolarità è che «gli atti prefettizi impugnati – scrive il Tar nella sentenza – hanno avuto quale diretto e specifico destinatario il Sindaco e non il Comune di Napoli. Tutto ciò induce a ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Napoli per carenza di interesse ad agire dell’Amministrazione resistente». I giudici spiegano ulteriormente che nel caso specifico «l’interesse ad agire lo avrebbe avuto il Sindaco del Comune di Napoli, posto che questi, quale Ufficiale di stato civile, aveva interesse a contrapporsi ad atti prefettizi ritenuti errati». «L’Amministrazione comunale, invece, risulta priva di interesse a proporre e coltivare il ricorso, perchè dagli atti impugnati non può derivare alcuna lesione diretta agli interessi dalla stessa rappresentati, posto che l’oggetto della controversia non attiene a funzioni o attività di sua competenza, discutendosi dell’esercizio di funzioni statali delegate al Sindaco», concludono i giudici.
– L’attività di tenuta dei registri civili è una competenza statale e una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere cancellata o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria non dal prefetto di Roma. Sono i principi espressi dal Tar del Lazio nelle motivazioni con le quali ieri ha accolto i ricorsi di alcune coppie contro l’annullamento disposto dal Prefetto della trascrizione della loro unione contratta all’estero nel registro dell’Unioni Civili del Comune di Roma. «L’attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell’ambito delle competenze statali», che «il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella posta in essere dal Prefetto di Roma», scrive il Tar.
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