Imu e Tasi, in vigore le nuove norme: Tronca firma le delibere | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio
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Imu e Tasi, in vigore le nuove norme: Tronca firma le delibere

Entrano in vigore le nuove regole che disciplinano l’Imu e la Tasi alla luce delle novità introdotte dalla legge Finanziaria del Governo approvata lo scorso 28 dicembre. Il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, con i poteri dell’Assemblea capitolina, lo scorso 18 marzo ha adottato la delibera con la quale si modifica e si ripubblica il “Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, che era stato approvato dalla maggioranza del sindaco Marino nel luglio 2014. Insieme a questo, Tronca ha anche adottato le delibere di modifica al regolamento relativo alle “modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali”, al regolamento “per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione”. Con entrambi si introduce un regime più favorevole per il contribuente nelle procedure di accertamento fiscale. Modificato dal commissario straordinario inoltre anche il regolamento “sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale”, con l’introduzione della nuova categoria degli “hotels”-ostelli gestiti imprenditorialmente e modifiche del sistema sanzionatorio. Ancora il 18 marzo, sempre con i poteri dell’Assemblea capitolina Tronca ha anche approvato definitivamente il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (Dup), aggiornato in concomitanza con l’elaborazione del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018. Le novità più importanti riguardano il regolamento sulla Iuc, che viene modificato in seguito all’eliminazione della Tasi sull’abitazione principale prevista dall’ultima Finanziaria: 1) Nel caso in cui l’unità immobiliare – con esclusione di quelle di lusso – sia detenuta da un soggetto (diverso dal possessore) che la destina ad abitazione principale, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore che effettua il versamento nella percentuale dell’80%. 2) L’abitazione data in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado non è più equiparata all’abitazione principale e quindi non gode più del regime agevolativo previsto per quest’ultima (esenzione Imu/Tasi), ma gode soltanto di una riduzione del 50% della base imponibile sia dell’Imu che della Tasi; 3) Per gli immobili locati a canone concordato Imu e Tasi sono ridotte al 75 per cento; 4) Per i cosiddetti “Fabbricati merce”, già esenti Imu, viene previsto un regime di favore anche per la Tasi, stabilendo che ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica una aliquota ridotta; 5) Viene estesa l’esenzione dall’Imu alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 6) Viene introdotta l’esenzione Imu per i terreni agricoli che sono: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, conseguentemente sono eliminati il moltiplicatore prima riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni nonché le riduzioni a scaglioni previste in precedenza. Novità anche per il sistema sanzionatorio, che risulta alleggerito, così come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, con l’introduzione per i ritardati od omessi versamenti dei tributi, accanto alla sanzione ordinaria del 30%, di un’ulteriore sanzione pari al 15% per i pagamenti che siano effettuati entro novanta giorni dalla scadenza, stabilendo inoltre che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

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