Stop alla tassa ombra e stangata per i camion bar: ecco la delibera. Leonori: "Tariffe più eque e semplificazione" | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio
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Stop alla tassa ombra e stangata per i camion bar: ecco la delibera. Leonori: “Tariffe più eque”

La delibera di Giunta, propedeutica al Bilancio, cambiera' il volto del commercio fisso e su area pubblica. Dopo il via libera della squadra Marino, arrivato il 30 dicembre scorso, adesso l'iter portera' il provvedimento nei Municipi

Dal catalogo per gli arredi autorizzati alla divisione in zone della Cosap (canone occupazione suolo pubblico) fino all’eliminazione della tassa sull’ombra, ma anche la possibilita’ per le librerie di ottenere l’occupazione di suolo pubblico per esporre i libri, la semplificazione delle procedure e l’aumento a 30 euro del canone giornalierio per i camion bar, che a piazza Venezia, ad esempio, arriveranno a pagare fino a 11mila euro l’anno dagli attuali 4mila. È pronta e approvata la delibera di Giunta propedeutica al Bilancio che a Roma cambiera’ il volto del commercio fisso e su area pubblica. Dopo il via libera della squadra Marino arrivato il 30 dicembre scorso, adesso l’iter portera’ la delibera nei Municipi, poi in commissione Commercio e infine in Assemblea capitolina. A raccontare contenuti e obiettivi del testo all’agenzia Dire e’ l’assessore al Commercio di Roma Capitale, Marta Leonori: “Con l’assessorato al Bilancio abbiamo lavorato per una delibera che da un punto di vista tariffario e’ piu’ equa, perche’ si paghera’ di piu’ nelle zone commercialmente piu’ appetibili e meno in quelle periferiche. Ma nello stesso tempo, abbiamo lavorato anche sulla semplificazione e l’ammodernamento del settore”.

Ecco, punto per punto, le principali novita’ della delibera che, una concluso l’iter, potra’ “recepire anche alcune proposte su cui sta lavorando la commissione Commercio, come le sanzioni e i controlli”. AUMENTO OSP CAMION BAR – La delibera approvata dalla Giunta prevede l’aumento del canone di occupazione di suolo pubblico per i camion bar che con le nuove regole pagheranno 30 euro al giorno. Le tariffe per le occupazioni permanenti (come i camion bar) inserite nella delibera sono retroattive e valgono dal 1 gennaio 2015. Un camion bar di 7 metri quadri a piazza Venezia con il precedente regime Cosap pagava un canone annuo di 3.905 euro, circa 10,7 euro al giorno, mentre con il nuovo impianto Cosap paghera’ 10.972 euro, pari a circa 30 euro al giorno. TARIFFE E ZONE – Con il nuovo regolamento Cosap cambiano i criteri per determinare le nuove tariffe. Dalle quattro zone della citta’ piu’ una ‘zona speciale’ si passa ora a una suddivisione di strade e piazze in base al loro effettivo valore commerciale. Ogni strada e ogni piazza ha un proprio valore per la quantificazione del canone Cosap. La vecchia classificazione del resto, fanno notare da via dei Cerchi, “risalente a 38 anni fa, non rispecchiava piu’ la reale situazione del territorio di Roma Capitale”. Per ciascuna strada viene individuato un indice stradale, definito dai valori del mercato immobiliare pubblicati semestralmente dall’Agenzia dell’entrate, che prendono in considerazione il contesto urbanistico-edilizio, l’attrattivita’ commerciale e ricettiva, il pregio di particolari zone e aree.

E ancora: RIDUZIONI DEL CANONE: RIFACIMENTO FACCIATE – È riconosciuta una riduzione dell’80% del canone per le occupazioni temporanee per il rifacimento delle facciate, per la manutenzione o sostituzione del tetto degli immobili (purche’ l’intervento si concluda entro nove mesi). Per gli immobili ricadenti nella Citta’ storica la riduzione del canone dovuta e’ fissata nella misura del 60%. È riconosciuta una riduzione in misura pari al 50% del canone per le occupazioni temporanee realizzate da privati per eliminare scritte vandaliche (fino a un massimo di nove mesi). VIA LA TASSA SULL’OMBRA – La vecchia tassa sull’ombra viene abolita: insegne, tende, faretti, vetrine, tettoie e altro non sono piu’ soggette all’occupazione di suolo pubblico. CRITERI DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA – Il canone di occupazione e’ espressa in metri (quadrati o lineari). L’occupazione deve posizionarsi davanti all’esercizio del concessionario entro le sue pertinenze. L’occupazione di spazi deve comunque sempre garantire la possibilita’ di passaggio ai mezzi di Pronto Soccorso, non deve interferire con attraversamenti pedonali ne’ occultare la segnaletica stradale o semafori. CATALOGO ARREDI E BORCHIE – Il nuovo regolamento Cosap contiene anche il Catalogo dell’arredo urbano commerciale, approvato dalla Sovrintendenza capitolina e condiviso nell’ambito del Tavolo sul decoro dalle Soprintendenze statali, che prevede una divisione della citta’ in tre aree: piazze e vie di pregio, Citta’ storica e suburbio. Le aree di occupazione di suolo pubblico devono essere delimitate da borchie fissate al suolo, ai vertici del perimetro. Nelle piazze e nelle vie di pregio le borchie dovranno essere in ottone e nella Citta’ storica e nel suburbio in metallo e saranno a cura dell’occupante. Le pedane sono ammesse esclusivamente nel suburbio e solo su sede carrabile, e gli arredi utilizzati devono essere rimovibili, fatta eccezione per le fioriere, gli ombrelloni e le pedane. Ammessi solo nel suburbio anche i vasi e le fioriere. Gli ombrelloni potranno avere i lati da un minimo di 2 a un massimo di 4 metri, mentre l’illuminazione dovra’ essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade di protezione e dovranno produrre luce calda e non dovranno disturbare il traffico veicolare. Niente pannelli nelle piazze e vie di pregio. I portamenu sono ammessi purche’ posti all’interno del perimetro dell’occupazione. E ancora: sono ammessi apparecchi di riscaldamento, purche’ rispettino le norme di legge e le prescrizioni dei Vigili del fuoco. Le tende non sono ammesse nelle piazze e nelle vie di pregio, nel Suburbio possono essere installate e il materiale deve essere idrofugo e ignifugo e di colore affine a quello della facciata.

Alle librerie possono essere concesse occupazioni con uno spazio massimo di 1 metro per 1,50, da rimuovere al termine dell’orario di apertura dell’attivita’. Anche ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari di immediato consumo al di fuori della Citta’ storica possono essere concesse occupazioni, permanenti o temporanee, soltanto per la collocazione di un massimo di due panche (di misura non superiore a 2 metri e di cestini per la raccolta rifiuti). PMO PER TUTTI I MUNICIPI – L’idea alla base dei Piani di massima occupabilita’ era quella di consentire criteri omogenei per le attivita’ commerciali nel rispetto delle tutele delle aree centrali. Questo stesso criterio viene ora esteso al resto della citta’, prevedendo la possibilita’ per ciascun Municipio di predisporre i pmo. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE – La domanda di concessione puo’ essere presentata direttamente al Municipio o inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni e’ piu’ celere se chi la richiede presenta istanza di occupazione di suolo pubblico conforme ai pmo e si avvale degli arredi contemplati nel catalogo ufficiale: in questi casi non viene effettuata la Conferenza di servizi. SANZIONI E CONTROLLI PIU’ EFFICACI – Alle occupazioni abusive si applica una indennita’ pari al canone maggiorato del 50%. La somma dovuta a titolo di indennita’ e’ maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale delle entrate da computarsi a giorno con decorrenza, per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell’accertamento dell’illecito e per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate a decorrere dal 30esimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. L’occupazione abusiva e’ soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in misura pari al 200% dell’indennita’. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PER OCCUPAZIONE ABUSIVA – In caso di recidiva (stessa violazione nell’arco di 180 giorni) nell’occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del Regolamento, previa diffida, avviene la sospensione dell’attivita’ per un periodo non superiore a tre giorni.

 

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