Acqua, nel consiglio regionale al via le modifiche sulla legge impugnata | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio
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Acqua, nel consiglio regionale al via le modifiche sulla legge impugnata

Il Consiglio regionale del Lazio ha iniziato questo pomeriggio la discussione della proposta di legge 276-2015 che va a modificare la legge 5-2014 su ‘Tutela, governo e gestione pubblica delle acquè. «Ridiscutiamo questa legge – ha ricordato l’assessore all’Ambiente Fabio Refrigeri, nel corso della sua relazione introduttiva – perchè è stata impugnata dal Consiglio dei ministri che ha sollevato una serie di osservazioni, molto puntuali, che però non vanno a scalfire il dispositivo nella sua capacità di descrivere e citare elementi di questa materia che ci permettono di realizzare una legge unica». Sulle obiezioni del governo, legate in particolare a presunti contrasti di competenze sulla materia di applicazione della legge, ha detto in Aula Refrigeri, «ci siamo impegnati a trovare dei punti di caduta importanti che salvaguardassero la totalità del contenuto della norma e la riportassero nel perimetro delle nostre competenze. In una delibera di giunta che abbiamo approvato abbiamo citato tutte le integrazioni, le variazioni e le correzioni che obbediscono a un doppio mandato: rendere la legge legittima dal punto di vista della costituzionalità e non intaccarne i contenuti essenziali. Credo che questa proposta di legge sia importantissima per conservare i principi della legge 5, e immediatamente ci impegniamo a proseguire per sottoporre a questo consesso la definizione degli Ambiti di bacino idrografico».Refrigeri ha spiegato nel dettaglio in che punti la legge 276 va a modificare la legge 4: varia il testo dell’articolo 2 comma 7, dove si va a esplicitare che l’Autorità d’ambito di bacino idrografico deve agire nel pieno rispetto delle regole della concorrenza, superando così la precedente formulazione che poteva lasciare intendere poteri di scelta in ordine all’applicazione delle regole sulla concorrenza stessa. Con la modifica dell’articolo 3 comma 9 si prevede poi, in conformità con il principio del non indennizzo sancito dal Testo unico dell’Ambiente, che in caso di revoca della concessione sia riconosciuta al concessionario non un rimborso, ma la riduzione del canone demaniale di concessione. Con la modifica dell’articolo 4 comma 2, ha spiegato ancora l’assessore, si specifica che il pareggio di bilancio è riferito in generale alla gestione del servizio idrico integrato quale obiettivo e non come criterio cogente per la definizione dei meccanismi tariffari, che sono infatti di competenza prettamente statale. Con la modifica dell’articolo 5 comma 2, si elimina inoltre la disposizione che, imponendo il rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni alle sole autorità di Ambito di bacino idrografico, si pone in contrasto con la disposizione nazionale relativa alla modalità di affidamento delle concessioni di derivazione d’acqua che rientrano nelle materie della tutela dell’Ambiente e della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. Con la modifica dell’articolo 5 comma 5 lettera a) si provvede a specificare che spetta all’Autorità di ambito di bacino idrografico la predisposizione e non già la determinazione delle tariffe del servizio idrico, che spetta invece all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Mediante l’abrogazione dell’articolo 5 comma 5 lettera d) si provvede infine a eliminare la disposizione che era in contrasto con il principio di unitarietà della gestione del servizio idrico integrato.

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